Quali sono le facilitazioni per chi chiede un mutuo prima casa?
In questo articolo certeremo di spiegarvi sinteticamente tutte le possibilità per accedere alle facilitazioni nell’acquisto della vostra prima casa.
Al fine di favorire l’accesso al credito per l’acquisto e l’efficientamento energetico della prima casa di abitazione, la legge di stabilità del 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.
Grazie al Fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’ottenimento di mutui ipotecari per il solo acquisto, oppure per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, con priorità per l’accesso al credito da parte di:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbiano superato i 35 anni);
- nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 36 anni.
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione, anche in comunione con altri successori, e quelli concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2.8.1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000 euro e deve essere concesso da una banca o da un intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sotto- scritto l’8 ottobre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e Abi. Con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. decreto “sostegni bis”), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono state emanate nuove disposizioni relative al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
In particolare, per le categorie aventi priorità, con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, che ottengono un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale.
La misura elevata della garanzia vale solo per le domande presentate alle banche aderenti all’iniziativa a partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto “sostegni bis” (24 giugno 2021) e fino al 31 dicembre 2022.